Tag Archives: USA

Ancora in azione i “ribellweb” di Anonymous

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AntiSec, nuovo attacco da 10 GB

Continua l’offensiva di Anonymous e LulzSec: nel mirino autorità di polizia statunitensi, il governo siriano e quelli ecuadoregni e colombiani

Nuova azione degli Anonymous, nuovamente contro i governi e le forze dell’ordine: ingombrante la seguente divulgazione di informazioni sensibili.

Nel loro mirino, ancora una volta, le autorità di polizia: ad essere colpiti sono 76 siti di forze di polizia in 11 diversi stati degli USA. Tutti accomunati da una cosa: essere serviti dalla società di marketing con base in Arkansas Brooks-Jeffrey.

Gli attacchi rientrano nella campagna AntiSec portata avanti dal gruppo di hacktivist Anonymous e dagli ex membri di LulzSec confluiti in esso. I responsabili, si legge nel loro comunicato, dicono di essere riusciti ad intrufolarsi nei server di Brooks-Jeffrey e di averne scaricato i dati sensibili in meno di 24 ore.

Si tratta di dati che pesano: 10 GB di informazioni riservate, indirizzi email, social security number e dettagli di carte di credito, alcune delle quali già utilizzate per effettuare donazioni a favore delle associazioni che si occupano di diritti civili American Civil Liberties Union (ACLU), Electronic Frontier Foundation e Bradley Manning Support Network.

Della stessa natura anche gli attacchi subiti da diversi governi nel mondo: Siria, Ecuador e Colombia. (leggi tutto)

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Fonte: PuntoInformatico

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Approfondimento

Anonymous

Anon+ (Social network di Anonymous  in fase di realizzazione)

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FOOD,inc (docu-film) – “non guarderete più il cibo allo stesso modo”

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Food Inc è un documentario di Robert Kenner del 2008. Narra nei dettagli la storia dell’industria del cibo negli Stati Uniti, inclusa la tanto temibile Escherichia Coli, di cui negli States c’è il fantasma da molto tempo.

Il film recita “non guarderete più il cibo allo stesso modo”. Di fatto è così. Il business dietro al cibo viene svelato in questo documentario che WikiLeaks Italia invita tutti a vedere (e ad acquistare comunque il DVD originale).

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Fonte: WikileaksItalia

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Wikileaks – Bersani e il nucleare

Di seguito è riportato il cablo di Wikileaks mandato online circa 20 giorni fa e che mette in luce gli accordi presi,  nel 2007,  da Bersani e Bodman sulla collaborazione italo-americana per lo sviluppo energetico. Nell’incontro si ipotizza il ritorno, per l’Italia, al nucleare e Bersani minimizza il risultato del referendum del 1987 affermando testualmente: “l’Italia non è fuori dalla produzione di energia nucleare, essa è stata solo sospesa”.

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Reference ID Created Released Classification Origin
07ROME2438 2007-12-07 11:11 2011-03-22 11:11 UNCLASSIFIED Embassy Rome
UNCLAS ROME 002438SIPDISSIPDIS 

DEPARTMENT PASS TO DOE

EPARTMENT FOR L/T

BRUSSELS FOR USEU – THOMAS SMITHAM

E.O. 12958: N/A

TAGS: ENRG PREL IT

SUBJECT: SECRETARY BODMAN, ITALIAN MINISTER SIGN AGREEMENTS ON ENERGY R&D AND GNEP

REF: ROME 2317

UNCLAS ROME 002438SIPDISSIPDIS 

 

DEPARTMENT PASS TO DOE

EPARTMENT FOR L/T

BRUSSELS FOR USEU – THOMAS SMITHAM

E.O. 12958: N/A

TAGS: ENRG PREL IT

OGGETTO: Il segretario Bodman e il ministro italiano, firmano accordi su ricerca e sviluppo dell’energia e sul GNEP

REF: ROMA 2317

¶1.  (U) Summary.  In a November 13 meeting,  Secretary of Energy Bodman and Italian Minister of Economic Development Bersani discussed the future of nuclear energy in Italy, the Global Nuclear Energy Partnership (GNEP), and bilateral cooperation in energy research and development.  Bersani signed the GNEP Statement of Principles at the end of the meeting.  Bodman and Bersani also signed a bilateral agreement on cooperation in energy research and development (text in paragraph 5).  End summary. ¶ 1. (U) Riassunto. In un incontro del 13 novembre (2007, ndr), il Segretario dell’Energia Bodman e il ministro italiano per lo Sviluppo Economico Bersani hanno discusso del futuro dell’energia nucleare in Italia, della Global Nuclear Energy Partnership (GNEP), e della cooperazione bilaterale nel campo della ricerca e sviluppo sull’energia. Al termine della riunione Bersani ha firmato la Dichiarazione di Principi del GNEP. Bodman e Bersani hanno inoltre firmato un accordo bilaterale sulla cooperazione nella ricerca e sviluppo sull’energia (testo del paragrafo 5). Fine riassunto.
¶2.  (U) Minister Bersani opened the meeting by welcoming Secretary Bodman and declaring his readiness to sign the bilateral agreement on energy research and development cooperation and the GNEP Statement of Principles.  Bersani noted the agreement covers “”the most significant energy technologies,”” and will yield concrete results.  He said there is a need to find new solutions to the energy challenges facing the EU and United States, and that clean coal and nuclear power will likely play an important role in meeting future energy needs.  Referring to the 1987 referendum that had the de facto effect of banning nuclear power generation in Italy, Bersani said that “”Italy is not out of nuclear power generation, it has only been suspended.””  GNEP can play an important role in changing Italian attitudes towards nuclear power, according to Bersani. ¶ 2. (U) Il Ministro Bersani ha aperto l’incontro dando il benvenuto al segretario Bodman (Segretario USA dell’Energia, ndr) e dichiarando la sua disponibilità a firmare l’accordo bilaterale sulla cooperazione in merito a ricerca e sviluppo di energia e la Dichiarazione dei Principi GNEP. Bersani ha sottolineato che l’accordo riguarda “le tecnologie energetiche più significative,” “e che produrranno risultati concreti”. Ha detto che vi è la necessità di trovare nuove soluzioni alle sfide energetiche dell’UE e degli Stati Uniti, e che il carbone pulito e l’energia nucleare avranno probabilmente un ruolo importante nel soddisfare i bisogni energetici del futuro. Riferendosi al referendum del 1987 che ha avuto di fatto l’effetto di vietare la generazione di energia nucleare in Italia, Bersani ha detto che “l’Italia non è fuori dalla produzione di energia nucleare, essa è stata solo sospesa”. Secondo Bersani, i principi del GNEP potranno svolgere un ruolo importante nel cambiare atteggiamento italiano verso l’energia nucleare.
¶3.  (U) Secretary Bodman noted the need to follow-up on the signing of the bilateral agreement with concrete actions.  He proposed the GOI send scientists to visit the National Renewable Energy Laboratory (NREL) and National Energy Technology Laboratory to see the research U.S. scientists are doing in the areas covered by the bilateral agreement. Bodman agreed that GNEP can play an important role in overcoming Italian skepticism regarding nuclear power.  The global demand for electricity will increase 50 percent over the next 20 years, and nuclear power will play an important role in meeting this growing demand.  Bodman underscored that one of GNEP’s goals is to allow nuclear power generation while limiting the opportunities for proliferation of nuclear weapons.  Following Bodman’s remarks, Bersani and Bodman signed the bilateral agreement and GNEP Statement of Principles in front of the press. ¶ 3. (U) Il Segretario Bodman ha segnalato la necessità di dar seguito alla firma dell’accordo bilaterale con azioni concrete. Egli ha proposto al governo italiano di inviare gli scienziati a visitare il National Renewable Energy Laboratory (NREL) e il National Energy Technology Laboratory per vedere cosa gli scienziati ricercatori americani stanno facendo nei settori contemplati dall’accordo bilaterale. Bodman ha convenuto che i GNEP potranno svolgere un ruolo importante nel superamento dello scetticismo italiano in materia di energia nucleare. La domanda globale di elettricità aumenterà del 50 per cento nei prossimi 20 anni, e l’energia nucleare avrà un ruolo importante nel soddisfare questa crescente domanda. Bodman ha sottolineato che uno degli obiettivi dei GNEP è quello di consentire la generazione di energia nucleare, limitando la possibilità di proliferazione di armi nucleari. Dopo le osservazioni di Bodman, Bersani e Bodman hanno firmato l’accordo e il documento GNEP dei Principi in fronte alla stampa.
¶4.  (U) In separate meetings with Italy’s lead for the Major Economies Meeting on Energy Security and Climate Change(MEM) process, Dr. Valeria Termini, and with officials of the Italian electricity parastatal ENEL, DOE PDAS for Energy Efficiency and Renewable Energy John Mizroch welcomed visits by Italian researchers (from the GOI and/or a pool of firms) to DOE facilities in his program area, including NREL.  The Italian side, which included staff from the Prime Minister’s office in both meetings, responded positively to Mizroch’s suggestion. ¶ 4. (U)  In un incontro separato con la leader italiana del Meeting delle Maggiori Economie su Sicurezza Energetica e Cambiamenti Climatici (MEM), la d.ssa Valeria Termini, e con i funzionari dell’azienda parastatale elettrica italiana ENEL, l’assistente personale del DOE (Department Of Energy, ndr) per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili John Mizroch ha dato il benvenuto alla visita di ricercatori italiani (del governo italiano e/o di un pool di imprese) presso le strutture del DOE di sua competenza, tra cui l’NREL (National Renewable Energy Laboratory, ndr). La parte italiana, che includeva il personale dell’ufficio del Primo Ministro in entrambe gli incontri, ha risposto positivamente al suggerimento di Mizroch.
¶5.  (U) Begin text of bilateral agreement on cooperation in energy research and development. 

AGREEMENT BETWEEN

THE DEPARTMENT OF ENERGY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AND

THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC IN THE FIELD OF ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT

Whereas the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic are parties to the Agreement for Scientific and Technological Cooperation of April 1, 1988, as amended and extended (the “”S&T Agreement””);

Whereas the United States Department of Energy and the Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic concluded a Memorandum of Understanding in the field of Energy Research and Development on December 5, 1985, including the May 2, 1990, Implementing Agreements on energy policy consultations and enhanced joint collaboration and exchange of information (hereinafter “”the 1985 Agreement””), which expired on December 5, 1991;

Whereas the United States Department of Energy and the Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic concluded a Memorandum of Understanding in the field of Energy Research and Development on May 26, 1995, on energy policy consultations and enhanced joint collaboration and exchange of information (hereinafter “”the 1995 Agreement””), which expired on May 26, 2005;

Whereas the United States Department of Energy (hereinafter “”DOE””) and the Ministry of Economic Development of the Italian Republic (hereinafter “”MSE””) (collectively hereinafter “”the Parties””) believe that the cooperative activities in the field of research and development, information exchange and consultation on energy policy undertaken pursuant to the 1985 Agreement, the 1990 Implementing Agreements, and the 1995 Agreement were mutually beneficial;

Whereas the Parties have a common interest in continuing activities undertaken pursuant to the 1985 Agreement, the 1990 Implementing Agreements, and the 1995 Agreement, and in undertaking new cooperative activities in the field of energy research and development;

Now therefore the Parties agree as follows:

¶ 5. (U) Inizio testo dell’accordo bilaterale sulla cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo sull’energia. 

ACCORDO TRA

IL DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

E

IL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA NEL SETTORE DELLA RICERCA E SVILUPPO DELL’ENERGIA

Considerando che il governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana sono parti contraenti dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica del 1° aprile 1988, come emendato ed esteso (l’”Accordo S&T”);

Considerando che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato della Repubblica italiana hanno concluso un memorandum d’intesa nel campo della ricerca e sviluppo dell’energia il 5 dicembre 1985, incluso il 2 Maggio 1990, all’attuazione degli accordi in materia di accordi su consultazioni politiche energetiche e rafforzata la collaborazione congiunta e lo scambio di informazioni (qui di seguito “Accordo del 1985″), il quale è scaduto il 5 dicembre 1991;

Considerando che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e il Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato della Repubblica italiana hanno concluso un memorandum d’intesa nel campo della ricerca e sviluppo dell’energia il 26 maggio 1995, relativo alle consultazioni politiche energetiche e ad una maggiore collaborazione congiunta e scambio di informazioni (qui di seguito “Accordo del 1995″ “), il quale è scaduto il 26 maggio 2005;

Considerando che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (qui di seguito “DOE”) e il Ministero per lo Sviluppo Economico della Repubblica Italiana (qui di seguito “MSE”) (qui di seguito collettivamente “le parti”) ritengono che le attività di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo, lo scambio di informazioni e la consultazione sulla politica energetica condotta ai sensi dell’accordo del 1985, degli accordi attuativi del 1990, e dell’Accordo del 1995 siano stati reciprocamente vantaggiosi;

Considerando che le parti hanno un interesse comune a proseguire le attività intraprese in applicazione dell’accordo del 1985, degli accordi attuativi del 1990 e dell’Accordo del 1995, e nell’intraprendere nuove attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo energetico;

Ora dunque le Parti convengono quanto segue:

ARTICLE I 

¶1.  The objective of cooperation under this Agreement is to:

– continue, for the mutual benefit of the Parties, the balanced exchange of energy technology information related to various energy fields, such as clean coal energy, hydrogen, nuclear energy, bio-energy, and other basic energy sciences;

– conduct related joint research and development and joint planning activities which will be further defined in project annexes to this Agreement; and

– continue periodic bilateral energy policy consultations through annual meetings of subcommittees in any of the planned activities as defined in the annexes to this Agreement.

¶2.  This Agreement is subject to and governed by the S&T Agreement.

ARTICOLO I 

¶ 1. L’obiettivo della cooperazione ai sensi del presente accordo è di:

– Proseguire, a vantaggio di entrambe le parti, lo scambio equilibrato di informazioni sulla tecnologia energetica in diversi campi dell’energia, quali l’energia del carbone pulito, l’idrogeno, l’energia nucleare, la bio-energia, le altre scienze di base dell’energia;
– Condurre ricerca e sviluppo relativa comune e attività comuni di programmazione che saranno ulteriormente definite negli allegati di progetto a questo accordo;

– Continuare le consultazioni bilaterali periodiche sulla politica energetica attraverso incontri annuali di sotto-commissioni per una qualsiasi delle attività previste come definito negli allegati al presente accordo.
¶ 2. Il presente accordo è soggetto e regolato dal Contratto S & T.

ARTICLE II 

Cooperation under this Agreement may include, but is not limited to the following:

¶1.  Exchange of scientific and technical information, and results and methods of research and development on a periodic basis in a manner agreed to by the Coordinators designated by Article III;

¶2.  Organization of seminars and other meetings on agreed energy topics in the areas enumerated in Article I in a manner agreed to by the Coordinators;

¶3.  Survey visits by specialists of a Party to the energy research facilities or projects of the other Party at the invitation of the host institution;

¶4.  Exchange of materials, instruments, components, and equipment for testing;

¶5.  Exchange of personnel for participation in agreed research, development, demonstration, analysis, design, experimental, and training activities;

¶6.  Joint projects in the form of experiments, tests, design analysis, or other technical collaborative activity;

¶7.  Joint funding of specific research and development projects which may be undertaken in connection with other qualified organizations or persons in a manner agreed to by the Coordinators;

¶8.  Joint funding of specific demonstration activities and dissemination of the results of such projects; and

¶9.  Other such forms of cooperation as may be proposed and jointly agreed in writing by the Parties.

ARTICOLO II 

La cooperazione ai sensi del presente accordo può includere, ma non si limita a quanto segue:
¶ 1. Scambio di informazioni scientifiche e tecniche, e dei risultati e metodi di ricerca e sviluppo su base periodica in modo concordato con i Coordinatore designati nell’ Articolo III;

¶ 2. Organizzazione di seminari e altri incontri su temi concordati sull’energia nei settori di cui all’articolo I, in modo concordato con i coordinatori;

¶ 3. Visite di verifica da parte di specialisti di una Parte a strutture di ricerca sull’energia o progetti dell’altra Parte, su invito dell’Istituzione ospitante;

¶ 4. Scambio di materiali, strumenti, componenti e attrezzature per le prove;

¶ 5. Scambio di personale per la partecipazione ad attività concordate di ricerca, sviluppo, dimostrazione, analisi, progettazione, sperimentazione e formazione;

¶ 6. Progetti comuni in forma di esperimenti, test, analisi, progettazione, o altre attività di collaborazione tecnica;

¶ 7. Finanziamento congiunto di progetti specifici di ricerca e sviluppo che possono essere intrapresi in collegamento con altre organizzazioni o persone qualificate in modo concordato con i coordinatori;

¶ 8. Finanziamento congiunto di specifiche attività di dimostrazione e diffusione dei risultati di tali progetti; e

¶ 9. Altre forme di cooperazione che possono essere proposte e concordate per iscritto tra le Parti.

ARTICLE III 

¶1.  A Coordinator shall be designated by each Party to supervise the implementation of this Agreement. As mutually agreed, the Coordinators shall meet to evaluate all aspects of the cooperation under this Agreement. These meetings shall be held alternately in the United States and Italy.

¶2.  Under the direction of the Parties, the Coordinators shall approve and monitor all cooperative activities to be carried out under this Agreement.

¶3.  The Coordinators shall review and evaluate any newly proposed activities and the status of cooperation under this Agreement. They also shall give appropriate guidance and directions to working groups, as defined in Article III, paragraph 4, and to the project managers of activities developed under this Agreement. If so requested, the Coordinators may give advice to the Parties regarding the progress and future of the cooperative activities established under this Agreement.

¶4.  The Coordinators shall, as necessary and appropriate, establish informal working groups in any of the areas of cooperation under this Agreement to facilitate implementation of projects which may be undertaken in those areas.

¶5.  At least annually, the Coordinators shall advise the Coordinator for the S&T Agreement of the status of cooperative activities undertaken under this Agreement.

ARTICOLO III 

¶ 1. Il coordinatore è designato da ognuna delle due Parti per sorvegliare l’attuazione del presente accordo. Come concordato, i coordinatori si riuniscono per valutare tutti gli aspetti della cooperazione nell’ambito del presente accordo. Queste riunioni si svolgeranno alternativamente negli Stati Uniti e Italia.

¶ 2. Sotto la direzione delle Parti, i coordinatori approveranno e monitoreranno tutte le attività di cooperazione da realizzarsi nell’ambito del presente accordo.

¶ 3. I coordinatori esamineranno e valuteranno le nuove attività proposte e lo stato della cooperazione nell’ambito del presente accordo. Dovranno inoltre fornire gli opportuni orientamenti e le indicazioni ai gruppi di lavoro, di cui all’articolo III, paragrafo 4, e ai responsabili di progetto delle attività sviluppate nell’ambito del presente accordo. Se richiesto, i coordinatori potranno dare consigli alle Parti per quanto riguarda il progresso e il futuro delle attività di cooperazione istituite a norma del presente accordo.

¶ 4. I coordinatori, se necessario e opportuno, istituiscono gruppi di lavoro informali in ognuno dei settori di cooperazione nell’ambito del presente accordo per facilitare l’attuazione di progetti che possono essere intrapresi in questi settori.

¶ 5. Almeno una volta all’anno i coordinatori devono fornire consulenza al coordinatore per l’Accordo S&T sullo stato delle attività di cooperazione avviate nell’ambito del presente accordo.

ARTICLE IV 

¶1.  Proposals for cooperation under this Agreement may be presented by either Party or its designated representatives to the Coordinators for approval.

¶2.  Each cooperative activity identified in Article II, paragraphs 4-8 which is approved by the Coordinators shall be described in writing in a Project Annex to this Agreement. Such Annexes shall contain detailed procedures for the implementation of the cooperative activity, including but not limited to the contributions by each Party (costs and cost-sharing), schedules, and responsibilities of each Party.

¶3.  Each Project Annex concluded by the Parties shall be subject to and refer to this Agreement.

ARTICOLO IV 

¶ 1. Le proposte di cooperazione nell’ambito del presente accordo potranno essere presentate ai Coordinatori da ciascuna delle Parti o dai suoi rappresentanti designati per l’approvazione.

¶ 2. Ogni attività di cooperazione di cui all’articolo II, paragrafi 4-8, che viene approvato da parte dei coordinatori dovrà essere descritto in forma scritta in un allegato del progetto al presente accordo. Tali allegati contengono le procedure dettagliate per l’attuazione delle attività di cooperazione, compreso ma non limitato ai contributi da ciascuna delle Parti (costi e ripartizione dei costi), gli orari, e le responsabilità di ciascuna Parte.

¶ 3. Ciascun Allegato al Progetto concluso dalle Parti è soggetto e fa riferimento a questo accordo.

ARTICLE V 

The following provisions shall apply concerning exchanges of equipment pursuant to this Agreement:

¶1.  By mutual agreement, a Party may provide equipment to be utilized in a joint activity. In such case, the sending Party shall supply to the host Party, as soon as possible, a detailed list of the equipment to be provided, together with the relevant specifications and appropriate technical documentation related to the use, maintenance, and repair of the equipment.

¶2.  Title to the equipment and necessary spare parts supplied by the sending Party to the host Party for use in joint activities shall remain in the sending Party, and the property shall be returned to the sending Party upon completion of the joint activity, unless otherwise agreed.

¶3.  Equipment provided pursuant to this Agreement shall be brought into operation at the host establishment only by agreement of the Parties.

¶4.  The host establishment shall provide the necessary premises for the equipment, shall provide for utilities such as electric power, water, and gas, and normally shall provide materials to be tested, in accordance with the agreed technical requirements.

¶5.  The responsibility and expenses for the transport of equipment and materials from the United States of America by plane or ship to an authorized port of entry in Italy convenient to the ultimate destination, and also responsibility for its safekeeping, and insurance en route, shall rest with DOE.

¶6.  The responsibility and expenses for the transport of equipment and materials from Italy by plane or ship to an  authorized port of entry in the United States of America convenient to the ultimate destination, and also responsibility for its safekeeping and insurance en route, shall rest with Italian organizations designated by MSE for each Annex.

¶7.  Equipment provided pursuant to this Agreement for use in joint activities shall be considered to be scientific, not having a commercial character.

ARTICOLO V 

Le seguenti disposizioni si applicheranno agli scambi di apparecchiature ai sensi del presente accordo:

¶ 1. Di comune accordo, una Parte potrà fornire l’attrezzatura per essere utilizzata in una attività congiunta. In tal caso, la Parte mittente fornirà al paese ospitante, non appena possibile, un elenco dettagliato delle attrezzature da fornire, unitamente alle specifiche e all’adeguata documentazione tecnica per l’uso, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature .

¶ 2. Il titolo per l’attrezzatura e delle necessarie parti di ricambio fornite dalla parte mittente per la parte ospitante per l’impiego in attività congiunte resteranno in carico al mittente, e le proprietà saranno restituite alla Parte mittente dopo il completamento delle attività in comune, salvo diverso accordo.

¶ 3. L’attrezzatura fornita ai sensi del presente accordo sarà messa in funzione presso l’istituto destinatario solo previo accordo delle parti.

¶ 4. L’istituzione ospitante fornirà i locali necessari per le attrezzature, fornirà i servizi necessari quali energia elettrica, acqua e gas, e normalmente fornirà i materiali da testare, in conformità con le prescrizioni tecniche concordate.

¶ 5. La responsabilità e le spese per il trasporto di attrezzature e materiali provenienti dagli Stati Uniti d’America in aereo o in nave ad una porto di ingresso autorizzato in Italia comodo per la destinazione finale, come anche la responsabilità per la sua custodia e assicurazione viaggio, spetterà al DOE.

¶ 6. La responsabilità e le spese per il trasporto di attrezzature e materiali dall’Italia in aereo o in nave ad un porto d’entrata autorizzato negli Stati Uniti d’America comodo alla destinazione finale, e anche  la sua custodia e l’ assicurazione del viaggio, spetterà all’organizzazione italiana designata dall’MSE per ogni allegato.

¶ 7. L’attrezzatura fornita ai sensi del presente accordo per l’impiego in attività congiunte sarà considerata scientifica, e non a carattere commerciale.

ARTICLE VI 

The following provisions shall apply concerning assignments or exchanges of personnel under this Agreement:

¶1.  Whenever an assignment or exchange of personnel is contemplated, each Party shall ensure the selection of qualified personnel with skills and competence necessary to conduct the activities planned under this Agreement. Each such assignment or exchange of personnel shall be mutually agreed in advance by an exchange of letters between the Parties, referencing this Agreement and its pertinent intellectual property provisions.

¶2.  The sending Party shall be responsible for the salaries, insurance, and allowances to be paid to its staff or its contractors.

¶3.  The sending Party shall pay for the travel and living expenses of its staff or its contractors when staying at the establishment of the host Party, unless otherwise agreed.

¶4.  The host Party shall help locate adequate accommodations for the sending Party’s staff or its contractors (and their families) on a mutually agreeable, reciprocal basis.

¶5.  The host Party shall provide all necessary assistance to the staff of the sending Party or its contractors as regards administrative formalities, such as making travel arrangements.

¶6.  The sending Party shall inform its staff and contractors of the need to conform to the general rules of work and safety regulations in force at the host establishment.

ARTICOLO VI 

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento a cessioni o scambi di personale ai sensi del presente Accordo:

¶ 1. Ogni volta è prevista una cessione o lo scambio di personale, ciascuna Parte provvederà la selezione di personale qualificato con profili e competenze necessarie per svolgere le attività previste nel presente accordo. Ogni cessione o scambio di personale sarà previamente concordato con uno scambio di lettere tra le Parti, con riferimento al presente Accordo e alle sue disposizioni pertinenti la proprietà intellettuale.

¶ 2. La Parte inviante sarà responsabile del pagamento delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità da versare al suo personale o dei suoi fornitori.

¶ 3. La Parte inviante sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno del suo personale o dei suoi contraenti presso la istituzione del paese ospitante, salvo diverso accordo.

¶ 4. La parte ospitante aiuterà a localizzare l’alloggio adeguato al personale della Parte inviante o dei suoi contraenti (e le loro famiglie) su una reciproca intesa, con base di reciprocità.

¶ 5. La parte ospitante fornirà tutta l’assistenza necessaria al personale della Parte inviante o dei suoi contraenti per quanto riguarda le formalità amministrative, come la realizzazione di modalità di viaggio.

¶ 6. La Parte inviante informerà il proprio personale e gli appaltatori della necessità di conformarsi alle norme generali di lavoro e di sicurezza in vigore presso l’istituzione ospitante.

ARTICLE VII 

¶1.  Unless otherwise agreed, all costs resulting from cooperation pursuant to this Agreement shall be the responsibility of the Party that incurs them.

¶2.  Each Party shall conduct the activities provided for in this Agreement, and its Annexes, subject to its applicable laws and regulations; activities under and pursuant to this Agreement and Annexes shall be subject to the availability of appropriated funds.

ARTICOLO VII 

 

¶ 1. Se non diversamente concordato, tutti i costi derivanti dalla collaborazione a norma del presente accordo saranno di responsabilità della parte che li sosterrà.

¶ 2. Ciascuna delle parti eseguirà le attività previste dal presente accordo, e dei suoi allegati, soggetto alle sue leggi e ai regolamenti applicabili; le attività in ambito e in applicazione del presente accordo e degli allegati saranno soggette alla disponibilità di fondi adeguati.

ARTICLE VIII 

All information, material or equipment transferred under this Agreement and any related Annex shall be appropriate and accurate to the best knowledge and belief of the transmitting Party, but the transmitting Party does not warrant the suitability of the information, material or equipment transmitted for any particular use or application by the receiving Party or any third party.  Information, material or equipment developed jointly by the Parties shall be appropriate and accurate to the best knowledge and belief of the developing Parties.  No Party warrants the accuracy of the jointly developed information or the suitability of the material or equipment for any particular use or application by either Party or by any third party.

ARTICOLO VIII 

Tutte le informazioni, materiali o attrezzature trasferite ai sensi del presente accordo e tutte i relativi allegati dovranno essere adeguati e accurati, in scienza e coscienza della parte che trasmette, ma la Parte trasmittente non garantisce l’idoneità del materiale informativo, delle attrezzature trasmesse per qualunque particolare uso o applicazione da parte dell’altra parte o di terzi. Informazioni, materiale o attrezzature, sviluppati in comune dalle parti dovranno essere adeguate e accurate, in scienza e coscienza delle parti in via di sviluppo. Nessuna parte garantisce l’accuratezza delle informazioni elaborate in comune o l’idoneità del materiale o delle attrezzature per qualsiasi uso particolare o applicazione da parte delle parti o di terzi.

ARTICLE IX 

¶1.  This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force for five (5) years. The Agreement shall be renewed automatically for one additional 5-year period unless either Party informs the other in writing at least six (6) months prior to the date of expiration.

¶2.  This Agreement may be amended or extended by written agreement of the Parties.

¶3.  This Agreement may be terminated upon one (1) year’s advance notification in writing by either Party.

¶4.  All joint efforts and experiments not completed at the expiration or termination of this Agreement may be continued until their completion under the terms of this Agreement.

ARTICOLO IX 

¶ 1. Il presente accordo entrerà in vigore all’atto della firma e rimarrà in vigore per cinque (5) anni. L’accordo sarà rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di 5 anni a meno che una parte informi l’altra per iscritto almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza.

¶ 2. L’accordo potrà essere modificato o ampliato mediante accordo scritto tra le Parti.

¶ 3. Il presente accordo potrà essere risolto con comunicazione preventiva di un (1) anno per iscritto da una delle Parti.

¶ 4. Tutti gli sforzi congiunti e gli esperimenti non conclusi alla scadenza o alla risoluzione del presente accordo potranno essere proseguiti fino al loro completamento, ai sensi del presente accordo.

DONE at Rome, this thirteenth day of November, 2007, in duplicate in the English language, which shall be the authentic text.  A translation of the Agreement into the Italian language shall be prepared by MSE, which shall be considered equally authentic upon an exchange of letters between the Parties confirming its conformity with the English language text. 

 

FOR THE DEPARTMENT OF ENERGY OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

FOR THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

End text of agreement.

Fatto a Roma, il tredici novembre 2007, in duplice copia in lingua inglese, che sarà il testo autentico. Una traduzione dell’accordo in lingua italiana sarà preparata dall’MSE, la quale sarà considerata ugualmente fedele mediante uno scambio di lettere tra le parti che confermerà la sua conformità con il testo in lingua inglese.  

PER IL DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA:

PER IL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fine del testo dell’accordo.

SPOGLI