Monthly Archives: Maggio 2015

Utilizzo di Facebook sul posto di lavoro? Controlli e licenziamenti!

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Cassazione: Facebook incastra il lavoratore

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di Claudio Tamburrino

Una sentenza apre alla possibilità di controlli (e licenziamenti) per l’utilizzo dei social network sul posto di lavoro. Anche tramite fake account e geolocalizzazioni: del resto, il lavoratore ha accettato di condividere pubblicamente i propri dati

I datori di lavoro possono esercitare un controllo sui propri dipendenti monitorandone l’utilizzo dei social network e delle app di messaggistica anche assumendo identità fittizie. E – in caso di utilizzo sul posto di lavoro – possono anche licenziarli.

A riferirlo è la sentenza 17 dicembre 2014-27 maggio 2015, n. 10955 della Corte di Cassazione che sembra porsi in antitesi con la giurisprudenza in materia di tecnocontrollo e il trend seguito negli altri paesi, dove anzi i mezzi di comunicazione digitali sono spesso visti come un mezzo di coercizione del datore di lavoro. Anche lo stesso Statuto dei lavoratori italiano vieta (all’art. 4) i controlli a distanza sull’attività del personale, un divieto peraltro già ridimensionato da alcune previsioni del Jobs Act che aprono la porta al tecnocontrollo dei dipendenti facilitando i controlli sugli strumenti di lavoro (PC, Tablet e telefoni aziendali).

Il caso esaminato vede contrapposta l’azienda P.A. srl ad un suo ex dipendente licenziato per giusta causa: un giorno si era allontanato per una telefonata privata di circa 15 minuti che gli aveva impedito di intervenire prontamente su di una pressa, bloccata da una lamiera che era quindi rimasta incastrata nei meccanismi. Lo stesso dipendente è stato colto, nei giorni successivi, a conversare su Facebook durante l’orario di lavoro.

Secondo la sentenza della Cassazione l’utilizzo di social network e la negligenza rispetto alle attività di lavoro, per esempio per effettuare telefonate, costituisce un fatto potenzialmente grave, indice di una condotta potenzialmente lesiva della fiducia che l’azienda ripone sul proprio dipendente. E già solo questo può portare a sanzioni, magari lievi, nei confronti del collaboratore. Ma se a ciò si aggiunge la possibilità di distrarre il dipendente compromettendo la sicurezza dell’azienda od il blocco delle sue attività, allora il datore di lavoro può anche licenziarlo.

La logica della Cassazione è che, per quanto i controlli a distanza siano in via generale proibiti, un controllo diretto è permesso qualora abbia l’obiettivo di tutelare i beni del patrimonio aziendale oppure impedire eventuali comportamenti illeciti, quale sprecare il proprio tempo su Facebook. Inoltre, l’accettazione da parte del dipendente dei termini di utilizzo del social network bastano ad aggirare lo Statuto dei Lavoratori, acconsentendo di fatto a mettere a disposizione i propri dati e quindi alla possibilità di essere monitorato.

Non basta. Secondo la sentenza che sembra destinata a segnare le libertà dei dipendenti in determinati casi ed i poteri di tecnocontrollo dei datori di lavoro, questi ultimi possono anche ricorrere a falsi profili per spiare i comportamenti dei propri dipendenti: nel caso specifico il datore di lavoro era riuscito ad ottenere l’amicizia del suo dipendente tramite un fake account femminile. Uno spionaggio – fanno intendere i giudici – da intendere in via chiaramente “difensiva” della propria azienda.

Difatti, come si legge nella sentenza, dalla giurisprudenza – che già ammette per esempio la possibilità di ricorso ad investigatori privati – “può trarsi il principio della tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi occulti, anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.

La Cassazione ha chiarito che la creazione del falso profilo Facebook non costituisce, di per sé, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro: esso attiene, piuttosto, ad una semplice modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva, né volta a istigare l’illecito. È il dipendente, infatti, che aderisce prontamente all’invito al colloquio sulla chat.

In generale, “le disposizioni dello Statuto dei lavoratori secondo il tribunale non escludono il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno – costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa – l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede.”

Ultimo bastione di sicurezza per i dipendenti che vogliono tutelare la propria privacy nei confronti del datore di lavoro, quindi, restano le disposizioni di social network come Facebook e Google Plus che cercano di porre un freno agli account con pseudonimi o nomi falsi.

D’altra parte, secondo la Cassazione un datore di lavoro può addirittura accedere ai dati di geolocalizzazione forniti dai social network (nello specifico Facebook) eventualmente generati dai dispositivi mobile dei dipendenti: non essendo il datore di lavoro che mette in atto un controllo a distanza, ma un’app terza come appunto Facebook, si presuppone la consapevolezza del lavoratore di poter essere localizzato attraverso il sistema di rilevazione satellitare del proprio cellulare e quindi non vi è alcuna violazione dello Statuto dei lavoratori.

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Fonte: Punto Informatico

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Documentario – Biografie: “Frida Kahlo”

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Frida-Kahlo

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Documentario sulla vita travagliata della pittrice messicana

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Frida Kahlo, all’anagrafe Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón (Coyoacán, 6 luglio 1907 – Coyoacán, 13 luglio 1954), è stata una pittrice messicana.

Nacque a Coyoacán, una delegazione di Città del Messico, il 6 luglio del 1907, figlia di Guillermo Kahlo (1871-1941), un fotografo nato in Germania, a Pforzheim, con il nome di Carl Wilhelm Kahlo da famiglia ebraico-ungherese e di Matilde Calderón y González, una benestante messicana di origini ispanico – amerinde. Frida fu una pittrice dalla vita travagliata. Le piaceva dire di essere nata nel 1910, poiché si sentiva profondamente figlia della rivoluzione messicana di quell’anno e del Messico moderno…

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…Un evento terribile, il 17 settembre 1925, all’età di 18 anni, cambiò drasticamente la sua vita e la rinchiuse in una profonda solitudine che ebbe solo l’arte come unica finestra sul mondo. Frida all’uscita di scuola salì su un autobus con Alejandro per tornare a casa e pochi minuti dopo rimase vittima di un incidente causato dal veicolo su cui viaggiava ed un tram. L’autobus finì schiacciato contro un muro. Le conseguenze dell’incidente furono gravissime per Frida: la colonna vertebrale le si spezzò in tre punti nella regione lombare; si frantumò il collo del femore e le costole; la gamba sinistra riportò 11 fratture; il piede destro rimase slogato e schiacciato; la spalla sinistra restò lussata e l’osso pelvico spezzato in tre punti. Inoltre, un corrimano dell’autobus le entrò nel fianco e le uscì dalla vagina. Nel corso della sua vita dovette subire ben 32 operazioni chirurgiche. Dimessa dall’ospedale, fu costretta ad anni di riposo nel letto di casa, col busto ingessato. Questa situazione la spinse a leggere libri sul movimento comunista e a dipingere. Il suo primo lavoro fu un autoritratto, che donò al ragazzo di cui era innamorata. Da ciò la scelta dei genitori di regalarle un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto, in modo che potesse vedersi, e dei colori. Iniziò così la serie di autoritratti. “Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio” affermò. Dopo che le fu rimosso il gesso riuscì a camminare, con dolori che sopportò per tutta la vita. Fatta dell’arte la sua ragion d’essere, per contribuire finanziariamente alla sua famiglia, un giorno decise di sottoporre i suoi dipinti a Diego Rivera, illustre pittore dell’epoca, per avere una sua critica…(continua)

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Elogio dell’ozio

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Photo by Rodney Smith

Photo by Rodney Smith

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L’attività frenetica,

a scuola o in università, in chiesa o al mercato,

è sintomo di scarsa voglia di vivere.

La capacità di stare in ozio implica una disponibilità e un desiderio

universale, e un forte senso d’identità personale.

 
(Robert Louis Stevenson  –  Elogio dell’ozio, 1877)

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