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Petizione popolare contro la macellazione rituale

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Iniziativa lanciata dall’ENPA:

 

Al Ministro della Salute
Al Comitato Nazionale di Bioetica

I sottoscritti cittadini

CHIEDONO

l’abolizione della deroga concessa in Italia con il decreto legislativo 333/98 con la quale si concede di effettuare la macellazione rituale ebrea e musulmana che provoca terrore e sofferenze indicibili agli animali. La macellazione rituale prevede che l’animale debba essere ancora cosciente quando con una lama affilata vengono recisi esofago, trachea e vasi sanguigni fino al totale dissanguamento, con una morte lenta ed atroce.

:: FIRMA LA PETIZIONE
:: SCARICA IL MODULO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

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ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI – Via Attilio Regolo, 27 – 00192 ROMA
Realizzazione TheRightHand
Per qualsiasi contatto con il nostro Ente: enpa@enpa.it

 

 

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Approfondimento

Da Wikipedia:

Macellazione rituale-religiosa

Alcune culture, come l’Islam e lEbraismo, prescrivono che gli animali siano macellati senza preventivo stordimento. In Italia questo tipo di macellazione è stato per la prima volta autorizzato con il decreto ministeriale congiunto (Sanità e Interni) dell’ 11/06/1980 e tale deroga è stata confermata da tutti gli atti legislativi successivi in materia.

La legge islamica, cioè l’insieme dei precetti del Corano e dei Hadith, prescrivono una serie di regole per la macellazione del bestiame affinché la carne sia considerata commestibile. Per i musulmani tali regole appaiono mutuate dalla tradizione ebraica del cibo Kosher e di fatto coincidono nelle due culture: quanto segue elenca i precetti del Corano.

Condizioni del bestiame prima della macellazione

  1. Tutti gli animali e il bestiame devono essere in salute, senza segni di malattia, non devono essere feriti né sfigurati in alcun modo;
  2. È espressamente proibito picchiare gli animali da macellare o impaurirli: gli animali in attesa della macellazione devono essere trattati accuratamente.
  3. È proibito ferirli o comunque danneggiarli fisicamente in qualunque modo.Condizioni di uccisione

 

Condizioni d’uccisione

  1. L’uccisione halal (cioè lecita) di animali deve essere effettuata in locali, con utensili e personale separati e diversi da quelli impiegati per l’uccisione non halāl;
  2. L’uccisore deve essere un musulmano adulto, sano di mente e a conoscenza di tutti i precetti della religione islamica e sulla macellazione halāl;
  3. Gli animali da uccidere devono essere animali halāl e devono poter essere mangiati da un musulmano senza commettere peccato;
  4. Gli animali devono essere coscienti al momento dell’uccisione, anche se (come sovente accade) bendati per non vedere il coltello del macellaio. Lo stordimento degli animali prima della macellazione non è contemplato dai precetti dell’Islam.
  5. L’uccisione deve avvenire recidendo la trachea e l’esofago: i principali vasi sanguigni verranno recisi di conseguenza. La colonna vertebrale non deve invece essere recisa: la testa dell’animale non deve essere staccata durante l’uccisione. Il macellaio deve pronunciare la basmala, orientando la testa dell’animale in direzione di Mecca.
  6. L’uccisione deve essere fatta in una sola volta: il movimento di taglio deve essere continuo e cessa quando il coltello viene sollevato dall’animale. Non è permesso un altro taglio: un secondo atto di uccisione sull’animale ferito rende la carcassa non halāl.
  7. Il dissanguamento deve essere spontaneo e completo,
  8. La macellazione deve iniziare solo dopo aver accertato la morte dell’animale.
  9. Gli utensili per l’uccisione e la macellazione halāl devono essere usati solo ed esclusivamente per animali leciti.

È importante notare come la macellazione halal contravvenga varie regolamentazioni internazionali sulla tortura degli animali ed è perciò proibita nella maggior parte dei paesi europei.

Stordimento

Lo stordimento degli animali prima della macellazione non è contemplato dai precetti dell’Islam: tuttavia in alcuni Stati islamici (per esempio in Malesia) è permesso, come misura di gentilezza verso gli animali, a condizioni ben precise:

  1. Lo stordimento deve essere temporaneo e non deve provocare danni permanenti.
  2. Lo storditore deve essere musulmano, o deve essere sorvegliato da un musulmano o da una autorità di certificazione Halal.
  3. I dispositivi usati per stordire animali non halal non devono essere usati per stordire animali halal.

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