Anonymous – #Operation PayBack – (sentenza NoTav) attacco al sito della procura di Torino

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Operation PayBack

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“Esprimere il proprio dissenso in uno stato democratico dovrebbe essere considerato legittimo, considerando che è tipico di uno stato fascista utilizzare leggi persecutorie per sedare le proteste e i dissensi popolari o politici.

Pertanto Anonymous ha deciso di rendere inaccessibili:  giustizia.it  –  procura.torino.it  –  tribunale.torino.giustizia.it.  ltf-sas.com a partire dalle 16:30 del 17 dicembre  fino alle prossime ore. (Facebook – Operation PayBack) ”

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“DIRITTO AL DISSENSO

(n) Diritto al dissenso: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 tutela il diritto alla resistenza, all’oppressione. Gli stati, però, fin da principio hanno pesantemente limitato questo diritto sopratutto per tutelare il diritto alla proprietà e all’incolumità altrui. E’ necessario che gli stati tutelino maggiormente il diritto al dissenso ampliando la legislazione in materia.
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n1 Dissenso pacifico: n1.1 Diritto al dissenso dei manifestanti: ogni manifestazione di dissenso che non colpisca fisicamente le persone o che non colpisca in modo irreparabile le proprietà individuali è da ritenersi pacifico. Chiariamo che proprietà individuali sono quelle di cui l’individuo gode grazie al diritto all’esistenza, tra queste l’abitazione. Non è quindi dissenso pacifico fare violenza fisica a qualsivoglia essere umano, ma è dissenso pacifico nel corso di una manifestazione, rompere i vetri di una abitazione privata. Il vetro rotto non è un danno irreparabile. A tal proposito ricordiamo le lotte delle suffragiste di E. Punkhurst che durante le loro dimostrazione lanciavano sassi alle abitazioni di privati cittadini. Incendiare, saccheggiare, devastare le abitazioni provocherebbe un danno irreparabile e costituirebbe un atto violento. Gli stati devono garantire i fondi necessari ad un congruo e rapido risarcimento delle “vittime” di dimostrazioni non violente di dissenso. Coloro i quali/e abbiano compiuto queste azioni non devono essere perseguiti. Il principio citato può valere anche rispetto a proprietà non individuali, negozi, banche, arredo urbano, cantieri etc.: chi protesta pacificamente contro tali strutture, non deve essere perseguito e i responsabili di queste ultime devono godere i un congruo e rapido risarcimento dei danni. Riteniamo che gli stati debbano tutelare qualsiasi forma di dissenso pacifico anche nel caso limite su riportato.
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n1.2 Diritto all’occupazione: l’occupazione di suolo pubblico o privato, posto che in quelle aree non siano abitate non minaccia il diritto alla vita di alcuno/a non comporta di per sé un danno irreparabile. Per questo il diritto all’occupazione,anche di abitazioni private purché abbandonate e da tutelarsi e quindi chi attua l’occupazione non deve incorrere in alcuna pena. Sotto questo diritto ricadono anche il diritto al sit-it e flashmob ed al blocco stradale. Quest’ultimo diritto è già incluso nella costituzione del Guatemala.
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n1.3 Diritto alla protesta on line:la sospensione temporanea del servizio di un sito internet o la diffusione dei suoi database non è certamente da considerarsi un’azione violenta né produce un danno irreparabile. Per tali ragioni il ddos,il deface ed ogni altra tecnica atta a manifestare il proprio dissenso online è da considerarsi lecita. Gli strumenti informatici di dissenso sono paragonabili ad un flash mob virtuale. La violazione di database porta danni assai lievi e transitori per i dipendenti delle aziende violate ma permette di superare concretamente il segreto industriale e del segreto di stato mettendo le conoscenze a disposizione di tutti gli esseri umani. Per queste ragioni la violazione di database non è da considerarsi una tecnica violenta ed anzi aiuta l’aumento della conoscenza comune. Possiamo paragonare la violazione di database agli arrembaggi che le navi ambientaliste compiono contro i pescherecci, queste possono provocare disagi transitorio alla pesca,ma non per questo i citati arrembaggi debbono considerarsi illegali.
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n2 Dissenso violento. Nel caso in cui le autorità mettano a repentaglio la incolumità e ledano, così, il diritto alla vita di chi esprime dissenso, per costui/ei dovrà esser lecito difendersi usando violenza. E’, per esempio il caso riscontrato in numerose manifestazioni dove le forze dell’ordine aggrediscono i dimostranti. Qualora il manifestante sia percosso ha diritto di reagire. Per facilitare l’attuazione di questo diritto chiediamo che le forze dell’ordine scendano in piazza disarmate; ciò rappresenta un incentivo affinché anche i manifestanti lo siano. Le imbottiture di cui sono dotate e uniformi che i tutori dell’ordine indossano durante le manifestazioni sono tali da poter assorbire i colpi portati con le sole mani evitando ogni danno per i membri della pubblica sicurezza. Perciò è giusto chiedere che durante le manifestazioni tutori dell’ordine disarmati svolgano funzione di pura interposizione senza mai reagire alle aggressioni, perché ciò può essere attuato garantendo l’incolumità delle forze dell’ordine. Chiediamo anche che gli agenti durante le manifestazioni siano considerati semplici cittadini e non pubblici ufficiali. E’ infatti sufficiente, che un qualunque manifestante risponda al’aggressione di un agente per incorrere nel reato di aggressione a pubblico ufficiale e ciò viola il diritto dei dimostranti al dissenso violento. Il fondamento del diritto citato sta nel Proclama di emancipazione degli schiavi che Abramo Lincoln scrisse nel 1863, lì si chiede agli schiavi liberati di astenersi da ogni violenza a meno che la propria incolumità non fosse direttamente minacciata. Da questo si deduce che il diritto alla protesta violenta è lecito se vi è una diretta minaccia alla integrità fisica degli esseri umani.
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Fonte: privatepaste

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