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Bill of Rights – #DeclarationRights
Dal 2012 il gruppo di Anonymous Italia lavora collettivamente alla condivisione di un progetto fatto di pensieri, opinioni e atti al fornire una nuova possibile visione di mondo. Una visione unitaria e che permetta a chiunque in qualsiasi parte di usufruire degli stessi diritti.
I diritti Umani vengono garantiti dall’ONU, ma purtroppo in tantissimi stati lo stesso diritto alla vita viene a mancare e in quasi tutti gli stati un diritto viene spesso surclassato a privilegio di secondo ordine.
Proprio per questo, Anonymous, ha scritto una nuova carta dei diritti atta alla libertà e tutela dell’individuo, non tralasciando l’ambiente e le bellezze naturali presenti tutto oggi.
La carta non è terminata ma tutt’altro necessita di aggiunte e modifiche. Potete aiutare sul chan #DeclarationChan di CyberGuerrilla (QUI).
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TITOLO 1° ESSERE UMANO / DIRITTI UMANI
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DIRITTI DELL’ESSERE UMANO
1) Ogni essere umano, indipendentemente dal colore della pelle, orientamento sessuale o religioso, facolta’ fisiche e mentali, stato di appartenenza e lingua è da considerarsi unico e con pari diritti.
Ogni discrimazione, intolleranza e/o razzismo non può essere consentita in nessuna delle sue forme.
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DIRITTI ALLA DIGNITA’
1.1) La dignità umana è un diritto, per tale devono essere attuate da tutti i paesi e con ogni modalità e mezzi possibili, le condizioni economico-sociali al fine di garantirla.
1.2) La dignità umana è un diritto inviolabile. E’ da considerarsi deprecabile ogni attività volta a sottomottere e/o ledere la libertà e la dignità di uomini e governi
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DIRITTI IRREVOCABILI
2) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione.
2.1) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria non autonoma o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
2.2) Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona ad esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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DIRITTI ALLA VITA.
3) Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla propria sicurezza.
3.1) Privare un individuo della propria vita è considerato crimine contro l’umanità, salvo casi di volontà espressa dallo stesso su documenti testamentari ove in situazioni di gravi malattie ne impediscano le capacità di intendere.
3.2) Sfavorire le condizioni base necessarie alla vita del singolo individuo è crimine contro l’umanità.
3.3) Ogni individuo deve rispettare il prossimo senza arrecargli danni fisici o psicologici per nessun fine.
3.4) Nessun individuo potra’ essere tenuto in stato di schiavitù, isolamento o di detenzione contro la sua volontà.
3.5) Il singolo individuo deve essere libero di scegliere i luoghi ed i modi in cui poter eserciatare il proprio diritto alla vita, rispettando i principi fondamentali , le norme, le proprieta’ di terzi e le zone ambientali protette e regolamentate da leggi vigenti. b) Limitazioni imposte da stati o enti pubblici e privati in aree libere sono da considerarsi violazione dei principi fondamentali.
3.6) Ogni individuo è libero di fare uso di sostanze psicotrope e alcoliche rispettando le quantita’ ideali per mantenersi lucido e non diventare pericoloso per se stesso e per gli altri.
3.7) E’ permesso il consumo di sostanze psicotrope o alcoliche in ambienti adatti o specifici e che questo non trasmetta un cattivo esempio o incitamento al consumo nei confronti di terze persone che non fanno uso di tali sostanze.
3.8.1) Ogni individuo e’ DIRETTAMENTE responsabile per gli effetti causati da tali sostanze.
3.8.2) I singoli paesi dovranno incaricarsi della tutela dell’individuo con strutture apposite, libere e gratuite. I trattamenti dovranno essere privi da cure forzate e/o che limitino la libertà motoria del soggetto.
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DIRITTI ALL’ABITAZIONE
4) Ogni essere umano ha diritto ad una abitazione dove poter soggiornare in modo sicuro e permanente, in condizioni igienico-sanitarie e sociali non degradanti. L’abitazione, deve essere garantita e protetta dalla nascista del singolo individuo da tutti i paesi, al fine di garantire una dignita’ per ognuno.
4.1) Ogni individuo ha diritto a dare asilo/riparo a chiunque si trovi in condizioni di sofferenza economica, politica o sociale; per sua libera scelta e rispettando le leggi locali in vigore, avvisando enti o uffici pubblici se necessario.
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DIRITTI ALL’ALIMENTAZIONE
5) Acqua, cibo e viveri di prima necessità, oltre a essere beni primari, devono essere considerati diritti irrevocabili per la tutela alla vita e salute del singolo individuo; l’assenza di uno di questi beni è da considerarsi crimine contro l’umanità in quando pregiudicherebbe l’equilibrio stesso alla vita.
5.1) Ogni nazione deve mobilitarsi al fine di garantire costantemente tali beni a tutta la popolazione, dovranno essere esenti da imposte e di uso libero e gratuito, soddisfando le reali necessità di ogni individuo.
5.2) Lo spreco di questi beni primari di consumo è da considerarsi un crimine contro l’umanità.
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DIRITTI ALLA SALUTE
6) Ogni essere umano ha diritto alla salute. Cure mediche, sanitarie e/o ospedaliere devono essere gratuite e garantite in ogni paese. La forma del diritto stesso non può essere prorogato in tempo materiale; l’assistenza deve essere attuata nel minor tempo possibile.
6.1) Le cure mediche e o sanitarie per ogni individuo, devono essere sostenute da tutti i paesi
6.2) Tutti i paesi hanno l’obbligo di generare/creare fondi speciali affinche ogni individuo possa godere del diritto alla salute anche in zone che evidenziano avvenimenti di sommosse, conflitti o eventi climatici sfavorevoli e che quindi richiedono interventi immediati / urgenti. (Qualsiasi forma di mancato soccorso è da considerarsi un crimine.)
6.3) Ogni individuo, deve collaborare economicamente affinché sia garantita in tutti i paesi per se stesso e per gli altri l’esistenza di strutture sanitarie efficienti per il benessere della collettività. oltre che il pieno rispetto delle norme sancite dal D.lgs. 81/08 e successive integrazioni.
6.4) Ad ogni individuo in base alla sua gravità medica deve essere garantito il totale accesso a medicinali necessari per una cura adeguata in tutti i paesi.
6.5) Tutte le comunità ed i centri specializzati per ogni forma di patologia neuro, dovuta a traumi fisici, morali ,economico-sociali e o fattori di tossico dipendenza vari, dovranno essere presenti e di libero accesso in tutti i paesi.
6.6) Tutte le strutture sanitarie nei paesi, dovranno essere unicamente conformi a norme internazionali di sanita’.
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DIRITTI SULLA LIBERTA DI ESPRESSIONE
7) Ogni essere umano ha diritto alla libera di espressione e opinione. Essa può avvenire in ogni sua forma: scritta, orale, artistica o digitale. La censura, sopressione o limitazione di una di esse non può essere attuata.
7.1) Il concetto di decenza e contenuto offensivo e’ da considersi aperto ad interpretazione personale e non dettato dalla maggioranza. La sua interpretazione deve assolutamente rispettare il decoro ed il rispetto verso il prossimo, senza offendere o invadere in modo pregiudizievole la personalita’ o la sensibilita’ di altri individui.
7.2) I gruppi di condivisioni di pensiero, o semplicemente di discussione non posso essere aditati come terroristici/cyberterroristici.
7.3) Il diritto alla satira è da considerarsi fondamentale, il rispetto di esso è obbligatorio e negarlo significherebbe negare la libertà dei singoli individui.
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DIRITTI ALL’INFORMAZIONE
8) Ogni individuo ha diritto all’informazione , alla conoscenza ed al sapere. Esse devono essere libere, gratuite e prive di censure. Nessun ente o singolo individuo può privarne la sua natura.
8.1) Le forme di apprendimento devono essere di libera scelta, prive di distinzione e senza obblighi specifici.
8.2) Nessun individuo può essere privato del diritto al sapere con proroghe temporali e/o di lingua; ogni testo deve essere tradotto e reso fruibile in tutte le lingue oltre che in ogni piattaforma materiale e digitale.
8.3) Viola i Diritti dell’uomo la persona che coscientemente, a scopo di dolo o lucro permette e promuove la diffusioni di informazioni false, infamanti e che possono influenzare a suo favore l’opinione pubblica.
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DIRITTI ALLA PRIVACY
9) Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, per garantire il rispetto della propria dignità, identità e riservatezza.
9.1) Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.
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DIRITTTI ALLA CULTURA
10) Ogni individuo ha diritto in modo gratuito alla istruzione ed a strutture consone per svolgere le attivita’ di studio basiche.
10.1) Ogni individuo ha diritto ad accedere in modo gratuito alle informazioni ed alle strutture disponibili necessarie per completare gli studi basici.
10.2) Ogni individuo ha il diritto di poter praticare i costumi della sua tradizione, coltivando i suoi interessi in modo autonomo.
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DIRITTI ALLA DIFESA
11) Ogni individuo ha diritto ad una difesa pubblica e gratuita di fronte alla legge.
11.1) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato; il mancato adempimento di tale è da considerarsi un grave crimine.
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DIRITTI SULLO SPAZIO COMUNE
12) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza su tutto il territorio terrestre; con il dovere di salvaguardare l’ecosistema naturale in ogni sua forma.
12.1) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornarci; salvo impedimenti giuridici, medici, o per altre cause ingenti.
12.3) (Viaggiare) e’ riconosciuta’ come attivita’ di apprendimento e studio. Il confronto con altre culture deve essere incentivato per la comprensione del mondo.
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DIRITTI DI COMUNITA’
13) Nessun individuo può essere costretto a far parte di un’associazione senza la sua volontà espressa.
13.1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
13.2) Ogni individuo ha il diritto di riunirsi con altri individui in qualsiasi luogo pubblico senza richiedere particolari permessi e o autorizzazioni.
13.3) Ogni individuo ha il dovere di essere rispettoso nei confronti di altri individui o altre comunita’ , considerando sempre abitudini, costumi e usanze.
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DIRITTI LEGISLATIVI
14) Ogni individuo ha diritto ad essere consultato prima della creazione di nuove leggi e nell’abolizioni di vecchie, direttamente o tramite rappresentante. Il rappresentante scelto, dovra essere libero da pressioni monetarie, fisiche, mentali e responsabile delle proprie azioni.
14.1) Tutte le leggi devono essere GLOBALI e approvate solo attraverso la votazione da parte di ogni individuo o del suo rappresentante.
14.2) Ogni individuo ha il diritto di proporre leggi per migliorare lo status sociale della collettività.
14.3) Ogni legge approvata deve sempre garantire il rispetto irrevocabile di tutti i diritti Umani, animali e ambientali.
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DIRITTI DEL LAVORO
15) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
15.1) Il lavoro non può avere condizioni pari alla schiavitù e/o che limitano il tempo del singolo individuo.
15.2) Le retribuzioni devono essere distribuite in modo equo e sufficiente a garantire i diritti fondamentali e le libertà.
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DIRITTI DELLA RETE INTERNET
16) La connessione pubblica alla rete internet deve essere garantita da tutti i Paesi, al singolo individuo sin dalla nascita; Deve essere libera e gratuita; senza imposizioni o restrizioni di alcun ente.
16.1) Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L’effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all’accessibilità delle persone con disabilità.
16.2) Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato,
applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l’effettività dei diritti fondamentali della persona.
Garantiscono il mantenimento
della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione.
Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.
16.3) Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l’intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.
16.4) Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto
a definire il profilo o la personalità dell’interessato.
16.5) Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessari o per garantire la dignità e i diritti di altre persone.
16.6) Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca
dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.
Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione
pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica.
Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.
Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.
16.7) La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza.
16.8) Il diritto all’uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.
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TITOLO 2 ° ANIMALI / DIRITTI ANIMALI
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DIRITTI DEL TERRITORIO
1) Qualsiasi razza animale ha diritto irrevocabile alla tutela territoriale e di preservazione della stessa.
1.1) Non possono essere decisi, limitati o circoscritti i territori dove le razze animali possono vivere; da nessun individuo, ente, organizzazione governativa o privata.
1.2) Ogni individuo ha il dovere di rispettare i limiti virtuali che la natura determina affinche’ i territori e le abitudini animali restino intatti.
1.3) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto
1.4) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
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DIRITTI ALLA VITA
2)Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
2.1) Favorire indirettamente o direttamente l’estinzione o il dimezzamento di una razza animale è da considerarsi un crimine contro l’umanità.
2.2) Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
2.3) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze e i suoi strumenti al servizio degli animali; ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell’uomo.
2.4) Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
2.5) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.
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DIRITTI DI POSSESSO
3) La detenzione forzata di uno o più animali non è consentita.
3.1) E’ illegale qualsiasi detenzione in ambito abitativo di animali cosi’ come il loro commercio.
3.2) L’allevamento in massa di una razza animale non può essere consentita in quanto viola la tutela ambientale e priva l’animale di libertà.
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TOTALITA’ DELLE SPECIE
4) La fauna mondiale è patrimonio dell’umanità e sotto la tutela di esso.
4.1) Ogni individuo, deve garantire lo sviluppo della natura e mantenerne l’equilibrio intatto.
4.2) La sperimentazione animale che implica un possesso o una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’ animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
4.3)Ogni specie ha il diritto di vivere il proprio mutamento naturale, che coinvolge un ciclo vitale di creazione ed estinzione;
4.4) Ogni specie in via di estinzione ha il diritto di essere protetta da ogni individuo, governo ente pubblico o privato.
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DIRITTI DI PROTEZIONE
5) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’ animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.
5.1) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) Deve essere proibita la circolazione di scene di violenza in cui gli animali sono vittime, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
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TITOLO 3 ° AMBIENTE / DIRITTI AMBIENTALI
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PREMESSA
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Nella Carta ONU del 1945 e nella Convenzione CEDU del 1950 non ci sono accenni al diritto dell’uomo all’ambiente, né alcun riferimento a nozioni di “ambiente” perché all’epoca l’esigenza di inserire questo tema nel catalogo dei diritti non era sentita.
Una prima affermazione in tal senso risale alla Conferenza di Stoccolma (1972) sull’ambiente umano, in cui viene adottata una dichiarazione di principi che riconosce l’ambiente (umano e naturale) come necessario per il benessere e il godimento dei diritti umani basilari. La protezione ambientale rientra perciò all’interno del diritto alla vita, perché senza un ambiente sano e protetto non c’è benessere.
Questo principio viene ribadito sia nella Dichiarazione dell’Aja sull’ambiente (1989) sia nella Risoluzione 45/94 dell’Assemblea generale dell’ONU (1990) in cui si ribadisce la necessità di assicurare un ambiente sano per il benessere degli individui. Nella Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992) su ambiente e sviluppo dell’ONU si fa un passo avanti: pur non inserendo il diritto all’ambiente tra i diritti umani, viene riconosciuto un diritto strumentale per la protezione dell’ambiente. Il Principio 10 elenca gli strumenti tramite i quali i cittadini possono essere coinvolti nelle questioni della protezione ambientale:
- Condivisione di informazioni
- Partecipazione ai processi decisionali
- Accesso a procedimenti giudiziari e amministrativi
La Convenzione di Aarhus (1998) in Danimarca, organizzata dall’UNECE (United NationsEconomic Commission for Europe), riconosce per la prima volta ai singoli il diritto all’ambiente come principio di diritto internazionale: i singoli possono ricorrere contro le amministrazioni pubbliche che intendono avviare programmi che possono danneggiare l’ambiente. L’ultimo passo finora fatto risale alla Risoluzione 60/2005 dell’Assemblea generale ONU, frutto del lavoro attivo della Commissione sui Diritti umani, che sostiene la coincidenza di ambiente e diritti umani nell’ambito dello sviluppo sostenibile: la protezione dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile possono contribuire al benessere umano e, potenzialmente, al godimento dei diritti umani.
I diritti umani e l’ambiente possono svolgere un ruolo integrato e indivisibile nella realizzazione dello sviluppo sostenibile e nell’accesso equo ai beni primari, dimostrando come ambiente e politiche dei diritti dell’uomo si influenzino a vicenda.
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I DIRITTI AMBIENTALI
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DIRITTI DEI PATRIMONI COMUNI
1) I beni Ambientali come la biodiversita , le foreste o altre forme di vita vegetali, sono da considerarsi “patrimoni comuni dell’umanita’“, ogni individuo ha il dovere di preservarli per se stesso e per le generazioni future.
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DIRITTI DI PRESERVAZIONE
2) Tutte le specie viventi vanno preservate e tutti gli individui hanno il dovere di NON PRODURRE nessuno tipo di emissione dannosa per l’ambiente e di conseguenza per gli esseri umani, animali e vegetali; senza NESSUNA esclusione di norme tecniche o leggi che portino benefici economici o politici a singoli individui, governi, enti privati o pubblici.
2.1) Tutti i singoli individui, i governi e gli enti privati o pubblici, hanno l’obbligo di interrompere immeditamente qualsiasi emissione dannosa per l’ambiente vegetale e animale, inclusi pesticidi o sostanze …ecc..
2.2) Tutti i singoli individui, i governi e gli enti privati o pubblici che interromperanno immediatamente le emissioni dannose, potranno usufruire di fondi destinati esclusivamente all’investimento in tecnologie adatte ad azzerare totalmente le emissioni, affinche possano riprendere le loro produzioni nel minor tempo possibile; potranno inoltre usufruire di particolari fondi per il mantenimento temporaneo di lavoratori dipendenti, strutture e altre esigenze economiche speciali.(DA SISTEMARE)
2.3) Ogni individuo deve impegnarsi a mantenere l’ambiente intatto, permettendo uno sviluppo favorevole a tutte le specie viventi.
2.4) L’ecosistema non può subire variazioni dalla sua forma originale per mano umana. Deve essere tutelato e protetto al fine di garantire la preservazione di tutte le aree del pianeta.
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DIRITTI DI POSSESSO
3) Non può essere considerata illegale nessuna specie appartenente a flora o fauna terrestre.
3.1) Tutti gli individui hanno il diritto di possedere una qualsiasi pianta NATURALE, (non modificata geneticamente o per mano umana) con esclusione di specie a rischio estinzione o che siano tutelate nel loro ambiente.
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