24 settembre 2008
Biologico all’europea
Pubblicato in Gazzette Ufficiale il regolamento in materia .
Può definirsi bio solo un prodotto con il 95% di ingredienti biologici
e non più del 0,9% di Ogm, anche in caso di contaminazione fortuita.
Sulle etichette obbligatorio il marchio comunitario e di provenienza.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento comunitario con le
modalità di applicazione del regolamento di riferimento in materia di
biologico, il n.834/2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la
produzione, l’etichettatura e i controlli. Il regolamento quadro
indicava un insieme di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla
produzione biologica, rendendo obbligatorio il marchio biologico
comunitario, ma permettendo che potesse accompagnarsi da loghi e
simboli nazionali o privati.
Una ulteriore indicazione era imposta per quanto riguarda
l’effettiva provenienza del prodotto. Il marchio biologico è
utilizzabile solo per quei prodotti alimentari che contengono almeno il
95% di ingredienti biologici, mentre i prodotti non biologici potranno
comunque indicare, nella loro composizione, gli eventuali ingredienti
biologici presenti nella composizione.Il nuovo regolamento 889/2008
stabilisce le modalità specifiche di applicazioni delle prescrizioni
per quanto concerne la produzione biologica, l’etichettatura e il
controllo dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del (CE) n.
834/2007. (continua)